Art. 2.
(Organi delle istituzioni scolastiche).

      1. Sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:

          a) il consiglio;

          b) il collegio dei docenti, le sue articolazioni funzionali di cui all'articolo 6 e i consigli di classe dei docenti;

          c) gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;

          d) il comitato di valutazione dei docenti.

      2. Gli articoli 15, 19, 21, 23, 28 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165, come modificati dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, e il medesimo articolo 3 della legge n. 145 del 2002, non si applicano alla dirigenza scolastica, per la quale si considera in vigore la normativa previgente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2002. La durata e la natura dell'incarico del

 

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dirigente scolastico restano regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area V della dirigenza scolastica.
      3. La composizione, il funzionamento e le articolazioni degli organi collegiali sono ispirati ai princìpi di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione.